- La emetto solo con il codice fiscale del cliente estero? o senza Codice fiscale?
Il provvedimento 89757 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, al punto 3,4 lettera c) prevede che l’emissione della fattura elettronica nei confronti di un consumatore finale si effettua “inserendo solo il codice convenzionale “0000000” nel caso in cui il soggetto ces sionario/committente sia un consumatore finale” e, nella sezione delle informazioni anagrafiche del file della fattura elettronica, non vadano compilati i campi “IdFiscaleIVA” e sia compilato solo il campo “CodiceFiscale” dell’acquirente
- L'indirizzo di questa fattura dovrà essere quello di residenza estero del cliente?
SI poi deve dare dimostrazione che entro 3 mesi dall’acquisto il bene uscirà dall’Italia come “bene destinato ad uso personale”
- L'indirizzo di consegna però sarà in Italia. SI
- La fattura la emetto con Iva 22%? SI
- Quando mi arriverà la fattura timbrata dalla dogana come storno contabilmente l'iva pagata in più e che dovrò rimborsare?
La nuova procedura attuata con il sistema Otello 2.0 si sostanzia in pratica nelle seguenti fasi:
il cedente, mediante tale procedura informatica, emette e invia immediatamente la fattura per il tax free shopping all’Agenzia delle dogane, che la riceve in tempo reale e mette a disposizione del cessionario il documento in forma analogica o elettronica, con l’indicazione del codice ricevuto in risposta dal sistema informatico che ne certifica l’avvenuta acquisizione da parte dello stesso;
l’acquirente, per avere diritto al rimborso o allo sgravio dell’Iva, dimostra l’avvenuta uscita dei beni dal territorio doganale della Ue attraverso il visto digitale, rappresentato da un codice univoco generato da Otello 2.0 e, in caso di uscita dal
territorio dell’Ue attraverso un altro Stato membro, la prova di uscita dei beni è fornita dalla dogana estera secondo le modalità vigenti in tale Stato membro.
il cedente verifica, pertanto, se e quando il visto è stato rilasciato e, se ha emesso fattura con Iva, quando riscontra sul portale che il visto è stato rilasciato, può restituire l’Iva al cessionario ed emettere una nota di variazione.
Con riferimento invece alle note di variazione in diminuzione, in caso di emissione della fattura con Iva e successivo rimborso dell’imposta a seguito di uscita dei beni dal territorio Ue, poiché l’articolo 38-quater, comma 2, D.P.R. 633/1972 prevede che “il rimborso è effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l’imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all’articolo 25”, ovvero il registro degli acquisti, non è obbligatoria l’emissione di alcuna documento/nota di variazione.
È, tuttavia, evidente che, in caso di controllo, è onere del cedente fornire prova degli elementi idonei a giustificare la variazione operata ed il collegamento della stessa con l’operazione originaria; prova che può essere fornita anche mediante il documento riepilogativo rilasciato degli intermediari tax free ai propri clienti, se tali documenti consentono di collegare in maniera certa e inequivoca l’originaria cessione all’uscita dei beni dall’Ue e, quindi, alla relativa variazione, anche cumulativa, annotata nel registro degli acquisti.